Statuto

                                                          

tartAmare APS

 

 

 

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione tartAmare è iscritta dal  2016 nel Registro comunale del volontariato ( legge 266/91).  Il presente Statuto è presentato come adeguamento a norma della legge 03/07/2017,n.117 Codice terzo settore e  come trasformazione da associazione ODV ad APS, con conseguente iscrizione Registro delle APS.

 

L' associazione da ora denominata tartAmare APS ha sede legale nel comune di Grosseto.

L’ associazione ha durata illimitata  

L' Associazione tartAmare APS potrà istituire, su delibera dell' Assemblea, uffici e sedi operative altrove.  

 

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione tartAmare APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, culturale, ambientale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, art. 5  legge n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati  o delle persone aderenti agli enti associati:

       attività di interesse generale

  1. a) interventi e servizi sociali, con particolare attenzione per persone con handicap 
  2. d) educazione, istruzione,formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e  successive modificazioni, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
  3. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, tutela degli animali, in particolare la fauna marina sulla costa tirrenica; con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f )  interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

  1. g) formazione universitaria e post-universitaria;
  2. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  3. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

 

  1. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

 

l  formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

 

  1. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

 

  1. p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

 

  1. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

In particolare  L'Associazione tartAmare APS persegue le seguenti

finalità:

tutela, valorizzazione della natura e dell'ambiente prevalentemente costiero, marino e sommerso.

conservazione della Biodiversità, con particolare interesse alla conservazione della fauna marina, dell'area  del Tirreno centro-settentrionale

promozione del turismo e delle attività eco-sostenibili

promozione educazione digitale da applicare alla ricerca scientifica.

 promozione dello scambio interculturale

 

 educazione Ambientale a tutti i livelli, con particolare attenzione ai giovani con

 difficoltà  specifiche dell'apprendimento, ai soggetti diversamente abili e svantaggiati.   

Focalizzandosi sulla conservazione della Biodiversità per la flora, la fauna e l'ecosistema marino, con finalità educative di rispetto per l'ambiente; fonte di vita da preservare.

      Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione promuove le

seguenti attività:

Organizza monitoraggi nella costa tirrenica per salvaguardare nidi di tartaruga marina,

Allestisce strutture per ricovero, cura, ricerca scientifica per la salvaguardia della specie e conservazione della biodiversità  in particolare della Tartaruga marina.

Organizza percorsi e laboratori per la conoscenza, lo studio della flora e fauna in natura, in particolare l'ambiente marino, prevalentemente sulla vita delle tartarughe marine, con particolare riferimento ai nidi di tartarughe, che sempre più frequentemente scelgono le nostre coste per deporre.

 

Organizza percorsi e attività sportive che suscitano interesse e rispetto per l'ambiente

                                                                                                                                                      

Collabora con gli Enti ed Istituzioni per la gestione del Centro per il recupero, salvataggio, cura degli animali marini in difficoltà, ( tartarughe marine). allestire laboratori di educazione ambientale.

 

Promuove ed applica la ricerca scientifica di interesse naturalistico nel rapporto ambiente- natura – uomo, con particolare riferimento alla flora-fauna marina.

 

Realizza progetti e piani di azione per la conoscenza e la conservazione della Biodiversità  che prevedano ricovero e cura della fauna, monitoraggio di nidi,  assistenza e cura dei nidi della fauna stessa.

 

Sensibilizza, divulga pratiche comportamentali per la conservazione della biodiversità anche in ambiente marino, attraverso convegni, seminari, meeting, Workshop.

 

Provvede alla consulenza, alla promozione, alla realizzazione di attività con progetti in

collaborazione, in convenzione e a favore di istituzioni pubbliche ed associazioni in campo ambientale, ricerca scientifica,culturale, sociale.

 

Collabora con le Università e con altri Enti di Ricerca per creare data base, pubblicazioni, favorire conoscenze scientifiche, facilitare l'accesso ai dati scientifici agli studenti, anche nella direzione scientifica  della progettazione di tesi e come tutor scientifico in stage/tirocini, tesi.

  

Svolge attività di educazione ambientale, organizzando progetti e percorsi con le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'Infanzia, per favorire l'interiorizzazione di buone pratiche comportamentali per la conoscenza della natura e la salvaguardia della biodiversità. La stessa attività di educazione ambientale può essere svolta avvalendosi anche dei mass media, social network ecc. a fini scientifici.

   

Promuove ed organizza viaggi nei nostri territori o altrove, con finalità educative turismo eco-sostenibile  come visite nei parchi naturalistici, parchi marini, centri ricovero e cura delle tartarughe marine, oasi di particolare interesse  naturalistico. Può organizzare tour estivi-naturalistici per i giovani, a livello locale, nazionale, internazionale, con particolare riferimento al monitoraggio delle spiagge di nidificazione delle tartarughe marine, all'assistenza e cura dei nidi. Diffusione di tale iniziative  attraverso la stampa, i media, pubblicazioni e social network. Può organizzare incontri, presentazione di  pubblicazioni, curare mostre, svolgere consulenze per eventi anche all'estero di natura scientifico- naturalistico.

 

Coinvolge nell'educazione ambientale soggetti con disabilità specifiche dell'apprendimento e soggetti diversamente abili. Al fine di reinserire nel volontariato e nella vita sociale persone svantaggiate. Promuovere corsi di alternanza scuola-lavoro. Organizzare eventi e campagne di sensibilizzazione

L'Associazione  tartAmare APS inoltre potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo di finalità istituzionale  di solidarietà sociale, culturale, tutela e valorizzazione dell'ambiente, conservazione della biodiversità nei limiti consentiti dalla normativa.

    

Promuove ogni altra attività ed iniziativa che consenta all'Associazione di raggiungere più pienamente e adeguatamente le sue finalità. L' Associazione collabora in modo particolare con Istituzioni comunali, regionali,università, scuole, altre associazioni ambientalistiche

 

L'Associazione in seno al proprio progetto di Conservazione della Biodiversità e agli ambiti di sua attività e competenza, ha ottenuto dal MATTM ( Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) tutte le  autorizzazioni  richieste e necessarie per porre in atto interventi pratici e scientifici di collaborazioni e convenzioni con Enti Istituzionali e associazioni. Autorizzazioni da rinnovare ad ogni scadenza.

                                                                                              

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo

 

 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura  non

corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

                                                                               

 

 ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. (co. 1 art. 35 Cts).

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

 

Chi intende essere ammesso come associato dovrà aver raggiunto la maggior età, presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

 

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni  motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo , chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

 

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali custoditi presso la sede, nelle modalità, nei giorni e nelle ore che verranno determinati dal consiglio Direttivo ( D. Lgs. 117 art. 15 co.3 )
  • essere informati sulle attività dell’associazione attraverso strumenti cartacei ed informatici

           e controllarne l'andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

     -    i Soci hanno diritto al voto in Assemblea qualora abbiano rinnovato la tessera almeno

          5 gg. prima dell' assemblea

     -    alla partecipazione e il diritto di voto , sia personale che per delega purché sia iscritto

          da almeno tre mesi nel libro dei soci;

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
  • tenere un comportamento civile e morale che non sia in contrasto con la natura e la missione dell'associazione oltre alle norme che regolamentano il presente Statuto;
  • partecipare attivamente alle iniziative di ricerca fondi organizzate dall'Associazione per finanziare le proprie attività

                                                               

 

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato) 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Perde la qualifica di associato il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto (co 1, art.24 Codice civile) o ai Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione e nei seguenti altri casi:

  1. a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell'anno;
  2. b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o che comportano indegnità;
  3. c) per la mancata partecipazione o personale o per delega, alle assemblee per tre anni consecutivi, a meno che il Consiglio non decida diversamente.

Il Consiglio Direttivo procederà , all'inizio di ogni anno sociale, alla verifica dei requisiti di ciascun socio ed alla conseguente revisione della lista dei soci

E' competenza del Consiglio direttivo deliberare sull'esclusione o decadenza della qualifica di socio (cfr. D. Lgs. 117, art. 25 co. 1).

 

L'Associato può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

 

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

 

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo
  • il Presidente.

 

ART. 7

(Assemblea)

Nell' Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e tutti i soci che almeno 5gg. prima dell'Assemblea siano in regola con il tesseramento annuale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.    

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. Può avvenire anche in via telematica.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

 

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

     -    nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto

          incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua compete

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

 

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

 

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

 

eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

 formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

 predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità

 previste al raggiungimento delle soglie di legge;

 predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione

 economica dell’esercizio;
 deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

 deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

 stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

 curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

 

IL Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15 , nominati dall’Assemblea  per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

 

Il Consiglio Direttivo  è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 9

(Presidente) 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

 

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

 

ART. 10

(Patrimonio) 

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 12

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

 

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

 

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

ART. 14

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo ;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi ogni qualvolta ritengono opportuno previo appuntamento in orari stabiliti dal C.D.

 

ART. 15 

(Volontari) 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

 

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017n° 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

 

ART. 16

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

 

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. 

 

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

 

ART. 18

(Rinvio) 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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